Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 17/08/1999 n. 334

c) presenta alla Commissione europea una relazione triennale secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE, del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8.

4. Il Ministero dell'ambiente predispone e aggiorna, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e la banca dati sugli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.

5. Il Ministero dell'ambiente, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente Decreto, può avvalersi anche della segreteria tecnica già ivi istituita presso il Servizio inquinamento atmosferico e acustico e per le industrie a rischio.

6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione delle norme tecniche di attuazione previste dal presente Decreto, può convocare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi con la partecipazione, a fini esclusivamente consultivi, di un rappresentante per ciascuno degli organi tecnici prevesti all'articolo 17, di due rappresentanti delle associazioni degli industriali nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rapresentative e di un rappresentante delle associazioni ambientali di interesse nazionale riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 16 - Funzioni d'indirizzo

1. Su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono adottati atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di stabilire criteri uniformi

a) per l'individuazione dell'effetto domino di cui all'articolo 12

b) per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di cui all'articolo 13

c) relativi alle misure di controllo di cui all'articolo 25

d) diretti alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti per l'ela borazione dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica di cui all'articolo 21.

Art. 17 - Organi tecnici

1. Ai fini dell'applicazione del presente Decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell'ANPA, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere anche programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.

2. L'ISPESL armonizza il procedimento di omologazione degli impianti, ai sensi della Legge 12 agosto 1982, n. 597, in cui sono presenti le sostanze dell'allegato I, parte I e II, con le norme tecniche del presente Decreto in materia di sicurezza.

Art. 18 - Competenze della Regione

1. La regione disciplina, ai sensi dell'articolo 72 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine la regione

a) individua le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilisce le modalità per l'adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale

b) definisce le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordano le funzioni dell'ARPA con quelle del comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nonché nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25, le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo

c) definisce le procedure per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Art. 19 - Composizione e funzionamento del Comitato tecnico regionale o interregionale

1. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina di cui all'articolo 18, il comitato tecnico regionale, di cui all'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e a formulare le relative conclusioni con le modalità previste all'articolo 21.

2. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dal comma 1 il Comitato è integrato, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, ove non sia già componente, nonché da soggetti dotati di specifica competenza nel settore e, precisamente

a) due rappresentanti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente territorialmente competente, ove costituita

b) due rappresentanti del dipartimento periferico dell'ISPESL territorial mente competente

c) un rappresentante della regione territorialmente competente

d) un rappresentante della provincia territorialmente competente

e) un rappresentante del comune territorialmente competente.

3. Per ogni componente titolare è nominato un supplente.

4. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti. Capo IV Procedure

Art. 20 - Piano di emergenza esterno

1. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 11 e 12, delle conclusioni dell'istruttoria, ove disponibili, delle linee guida previste dal comma 4, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - il prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione e nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione. Il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia competenti per territorio, al Ministero dell'interno ed al Dipartimento della protezione civile. Nella comunicazione al Ministero dell'ambiente devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a).

2. Il piano di cui al comma 1 deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2, ed essere elaborati allo scopo di

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti

c) informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disin quinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; della revisione del piano viene data comunicazione al Ministero dell'ambiente.

4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza unificata, per le finalità di cui alla Legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione alla popolazione. Inoltre, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento della protezione civile verifica che l'attivazione del piano avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente rilevante o un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante.

5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui all'articolo 13, il prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, redige anche il piano di emergenza esterno dell'area interessata; fino all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterno vale quello già emanato in precedenza.

6. Il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, le forme di consultazione della popolazione sui piani di cui al comma 1.

7. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino all'attuazione dell'articolo 72 del citato Decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 21 - Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza

1. Il Comitato provvede fino all'emanazione da parte delle regioni della specifica disciplina prevista dall'articolo 18, a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e adotta altresì il provvedimento conclusivo.

2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio.

3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il Decreto di cui all'articolo 10, il Comitato avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, viene eventualmente previsto il divieto di inizio di attività.

 

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